lunedì 26 maggio 2008

Corte di Cassazione: "Abuso della connessione ad Internet da parte del p.u. e fattispecie di peculato"

Secondo una recente pronuncia dei Giudici di legittimità (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n.20326/2008) la fattispecie di peculato di cui all'art. 314 c.p. non tutela soltanto il bene giuridico del patrimonio della pubblica amministrazione, ma anche il buon andamento della P.A. Ne consegue che nel caso di un uso reierato della cosa pubblica - nella specie si trattava della connessione ad Internet da parte di un pubblico ufficiale mediante il computer dell'ufficio per scaricare immagini di tipo pornografico - la condotta integra gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di peculato.

Leggi sotto l'intero testo della sentenza:

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n.20326/2008:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE SENTENZA (omissis)

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da [...omissis...] nei confronti dell'ordinanza del Tribunale dì Trani del 24 aprile 2007, con la quale era stata applicata al medesimo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, revocava l'ordinanza stessa, ritenendo la insussistenza di gravi indizi dì colpevolezza e di esigenze cautelari.
All'indagato - dipendente del Comune di Trani - era stato contestato il reato di peculato perché si serviva del computer dell'ufficio, cui era collegato un masterizzatore DVD, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune: navigava in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione - prevalentemente materiale di carattere pornografico - con danno economico dell'Ente. Sul computer in questione e sul sopporto esterno, venivano rinvenuti circa 10.000 documenti di cui solo una minima parte di natura lavorativa, II Tribunale, nel revocare la misura cautelare, osservava che il reato di peculato tutela il patrimonio della P,A. e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer "comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione". Con particolare riferimento al collegamento alla rete elettrica, non si era "indicato il danno patrimoniale"', atteso che "i computers sono sempre collegati alla rete elettrica, né può ritenersi ulteriore consumo di energia elettrica per il fatto che a un computer siano collegate una o più periferiche". Il Tribunale disconosceva anche la sussistenza di esigenze cautelari perché pur ritenendo un danno patrimoniale per l'ente per la navigazione in internet sino al 2003' (il consulente tecnico aveva accertato che la navigazione in internet si arrestava al giugno 2003) non era ipotizzabile un pericolo di reiterazione "in considerazione della sua illibata personalità e dell'atteggiamento pacatamente esplicativo tenuto in occasione del suo interrogatorio". Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il quale richiama tutta la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene che con il reato di peculato non sia offeso solo il patrimonio dell'ente pubblico, ma anche il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione il quale può non essere turbato solo da un uso occasionale della cosa pubblica, ma non in caso di condotta reiterata e consolidata nel tempo. Peraltro, non risultava affatto accertato agli atti del processo se il contratto del Comune con l'ente gestore di internet prevedesse un uso illimitato del servizio con tariffa fissa, circostanza per nulla verificata da parte dei Giudici di merito, ma solo supposta. Del tutto inadeguata appariva infine la motivazione sulle esigenze cautelari sopra riportata. Premesso che l'ordinanza impugnata sembra quasi trascurare la circostanza che la disposizione dell'articolo 314 codice penale oltre a tutelare i! patrimonio della pubblica amministrazione mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, if Tribunale del riesame da per scontato un dato che non emerge affatto dagli atti, cioè che il computer fosse perennemente collegato alla rete elettrica e telefonica in modo da comportare costi fissi per !a pubblica amministrazione indipendente dalla navigazione in internet. Ora, a parte il fatto che tale assunto è errato per ciò che attiene alla energia elettrica, che viene consumata in quanto l'apparecchio sia acceso, ciò che più conta è che da nessun dato si ricava che il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, non occorrendo spendere parole per dimostrare come in questo secondo caso l'indagato si sarebbe appropriato anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalità totalmente estranee alla pubblica funzione (masterizzazione di DVD audio e scaricamento di immagini e di film). L'ordinanza impugnata da la prima ipotersi come appartenente al notorio ma ciò è del tutto arbitrario, specie in considerazione che tale tipo di convenzione si è diffusa recentemente, mentre i fatti di cui è causa risalgono all'anno 2003, onde la questione avrebbe dovuto formare oggetto di dimostrazione precisa. L'ordinanza va quindi annullata in punto di gravi indizi di colpevolezza con rinvio al Tribunale di Bari perché spieghi non solo per quali motivi ha ritenuto la insussistenza dei gravi indizi del reato solo in relazione al danno cagionato (assentamene mancante), ma anche da quali dati probatori concreti relativi al caso di specie abbia desunto l'esistenza di un certo tipo di convenzione con l'ente gestore del servizio telefonico. Ma l'ordinanza impugnata va annullata anche in punto di esigenze cautelari perché la incensuratezza, considerato il tipo e la reiterazione del reato di specie, non ha un significato decisivo; significato men che meno attribuibile all’"atteggiamento esplicativo" avuto dall'indagato in sede di interrogatorio. Il Tribunale dovrà motivare se sussista un pericolo di reiterazione, tenuto conto del fatto che sono stati trovati sull'apparecchio in questione e sul disco esterno ben 10.000 files, di cui so/o una modestissima parte di natura attinente alle funzioni esercitate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Roma 15 aprile 2008

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venerdì 23 maggio 2008

Newsletter del Garante: "Motori di ricerca e tutela della privacy on line"


Come ha stabilito il Garante per la privacy nelle newsletter del 21 maggio 2008 "i motori di ricerca sono tenuti a rispettare i principi e gli obblighi sanciti dalla direttiva europea 95/46 sulla protezione dei dati, in particolare informando adeguatamente gli utenti sui dati personali da loro raccolti ed evitando di conservare questi dati se non ne è dimostrata la necessità. È questo il parere del Gruppo che riunisce le autorità europee per la privacy ( http://ec.europa.eu/...) che prende in esame numerosi aspetti connessi al trattamento di dati personali da parte dei motori di ricerca. La raccolta e l'elaborazione di dati personali da parte dei motori di ricerca avvengono in rapporto alla duplice funzione che tali motori svolgono, sia come fornitori di servizi (indirizzi IP degli utenti, informazioni necessarie per accedere a servizi personalizzati attraverso userID e password, ecc.) sia come fornitori di contenuti (qualora memorizzino, attraverso la "cache", i risultati di ricerche su Internet contenenti informazioni personali, ovvero forniscano informazioni a valore aggiunto, quali profili personali o comunque informazioni organizzate relative ad un determinato soggetto). Il parere tenta di conciliare le legittime esigenze di natura commerciale dei motori di ricerca con la necessità di garantire la tutela dei dati personali. Fondamentale, in prima battuta, il riconoscimento che la direttiva 95/46/Ce sulla protezione dei dati si applica pienamente anche ai trattamenti di dati personali effettuati da motori di ricerca situati al di fuori del territorio Ue e dello Spazio Economico Europeo nella misura in cui essi utilizzino per il trattamento dispositivi situati sul territorio degli Stati membri (ad esempio, i cookie). Per altro verso, i Garanti chiariscono che è da escludere l'applicabilità ai motori di ricerca sia della direttiva 2002/58 (direttiva e-Privacy) sia della direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati (la cosiddetta "direttiva Frattini"). Entrambe, infatti, non riguardano i "servizi della società dell'informazione" quali sono appunto i motori di ricerca.Le Autorità di protezione dati europee raffermano che i motori di ricerca debbano valutare attentamente la natura delle operazioni o dei servizi che essi gestiscono per garantire il rispetto dei principi di protezione dati stabiliti dalla direttiva 95/46. Ciò vale, in modo particolare, per la conservazione dei dati personali raccolti, che devono essere distrutti o resi effettivamente anonimi (con procedure adeguate e realmente efficaci) qualora non siano necessari per gli scopi del trattamento. Nel documento viene anche ribadita la necessità per i motori di ricerca di mettere in atto in principio cosiddetto della "privacy by design", incorporando i requisiti fondamentali in materia di protezione dati nei meccanismi operativi dei motori stessi. A tale scopo, i Garanti hanno formulato una serie di indicazioni e raccomandazioni: fornire un'adeguata informativa agli utenti (soggetto titolare del trattamento, natura dei dati raccolti, scopi del trattamento); ottenere il consenso degli utenti qualora i dati personali raccolti siano utilizzati per attività di profilazione o comunque raffrontati ad altre informazioni in possesso del motore di ricerca; effettuare la cancellazione dei dati (o loro anonimizzazione) qualora non siano più necessari per le specifiche finalità. Per quanto riguarda la conservazione dei dati personali raccolti, il Gruppo sottolinea che spetta ai motori di ricerca giustificare la conservazione prolungata (in linea di principio non superiore a 6 mesi) dei dati personali eventualmente in loro possesso. In tal senso, deve essere garantito il diritto all'oblio delle persone i cui dati siano memorizzati nella "cache", evitando che permangano in rete informazioni che risultano obsolete o comunque superate; ciò significa garantire agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione previsti dalla direttiva 95/46".

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giovedì 22 maggio 2008

Novedad editorial: "Libro homenaje al Prof. Dr. h.c. Enrique Gimbernat Ordeig"


Estos dias acaba de salir el Libro-Homenaje al Profesor Dr. h.c. Enrique Gimbernat Ordeig, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de su jubilación académica, reúne en sus dos tomos 103 colaboraciones de los más destacados penalistas españoles (entre otros Santiago Mir Puig, Jesus Silva Sanchez, Juan Josè Gonzalez Rus), alemanes (entre otros Kai Ambos, Bernd Schuemenann, Claus Roxin), italianos (Giorgio Marinucci, Ferrando Mantovani, Emilio Dolcini) y latinoamericanos (Raoul Zaffaroni). Su contenido versa sobre las materias fundamentales del Derecho Penal, sistematizadas en los clásicos apartados de Principios Fundamentales, Parte General y Especial, y otras disciplinas (Derecho Penitenciario, de Menores, Victimología y Procedimiento Penal). De la pluma de auténticos especialistas, se presentan en esta magna obra los estudios más relevantes y actuales en lo referente a la teoría jurídica del delito, brillantemente desarrollada a lo largo de su carrera académica por el propio Profesor Gimbernat Ordeig, así como los relativos a los diversos ilícitos penales. Por la calidad y la cantidad de los autores, puede afirmarse que es una publicación única en la Ciencia Penal española y europea, en justa correspondencia a la valía y los méritos científicos del homenajeado".

Vease aqui bajo una interesante entrevista al Prof. Dr. Enrique Gimbernat Ordeig, unos de los mas reconocidos especialistas mundiales de Derecho Penal.


¿QUIEN ES EL PROF. DR GIMBERNAT?

“El profesor Gimbernat es uno de los penalistas españoles más reconocidos, tanto en Alemania como en el resto del mundo. Suele decirse que el momento en que fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Munich en julio de 1999 es un símbolo de la madurez y completa emancipación de la Ciencia Penal escrita en español, en pie de igualdad (al menos) con la escrita en cualquier otro idioma. De origen catalán, nació circunstancialmente en Sevilla (1938), pero pronto su familia se trasladó a Madrid, donde transcurrió su infancia y su primera juventud. Apenas terminada la carrera de Derecho, con veintiún años marchó a Hamburgo, en cuya Universidad obtuvo en 1963 el Doctorado en Derecho con la calificación magna cum laude. Dos años más tarde, se doctoró en la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario. Sus obras han tenido gran influencia en la modernización del Derecho Penal español y de otros países, desde sus primeras monografías Autor y cómplice en Derecho Penal y Delitos cualificados por el resultado y causalidad, ambas de 1966. Del resto de su extensa producción científica, interesa asimismo destacar las colecciones de artículos que, bajo los títulos Estudios de Derecho penal y Ensayos Penales, han sido objeto de diversas ediciones y obtenido una gran difusión.
Catedrático de Derecho Penal desde 1975, cargo que actualmente desempeña en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido asimismo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y, desde 1983, dirige el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. En noviembre del año 2000 fue investido de nuevo Doctor Honoris Causa, esta vez por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), honor que compartió en el mismo acto junto al profesor Roxin” (fuente: RECPC 03-c2 (2001)


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mercoledì 21 maggio 2008

Symposium zum Thema:"Kultur vs. Kontrolle - Korruptionsbekämpfung im Unternehmen". Muenchen, am 27. Mai 2008






Ort:Podiumsdiskussion am 27. Mai 2008, 18 Uhr s.t. Senatssaal,
LMU Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz 1

Am 27. Mai 2008 veranstaltet das Studentische Netzwerk für Wirtschafts- und Unternehmensethik (sneep) München eine Podiumsdiskussion zum Thema "Kultur vs. Kontrolle - Korruptionsbekämpfung im Unternehmen". Ab 18.00 Uhr diskutiert Caspar von Hauenschild, Vorstandsmitglied von Transparency Deutschland, mit Vertretern von Ernst & Young, Clifford Chance und Principium Organisationsberatung.

Seit dem Fall Siemens ist das Thema Korruption in aller Munde. In einem hochkarätig besetzten Podium mit dem Titel „Kultur vs. Kontrolle - Korruptionsbekämpfung im Unternehmen“ sollen deshalb die Möglichkeiten von Unternehmen, selbst wirksam gegen Korruption vorzugehen, neu beleuchtet werden. Es diskutieren Caspar von Hauenschild (Transparency International), Dr. Heiner Hugger (Clifford Chance), Dr. Stephan Grüninger (Ernst & Young, Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik), und Dr. Monika Eigenstetter (Principium Organisationsberatung). Die Podiumsdiskussion wird organisiert von sneep München und findet bei freiem Eintritt am 27. Mai 2008 um 18 Uhr im Senatssaal der Ludwig-Maximilians-Universität statt. Beim anschließenden Get-Together besteht die Möglichkeit, mit den Experten auch persönlich ins Gespräch zu kommen.

Sneep ist das Studentische Netzwerk für Wirtschafts- und Unternehmensethik und in mehr als 20 deutschen Universitätsstädten die erste Anlaufstelle für Studenten, die sich für Konzepte verantwortlichen Wirtschaftens interessieren. Obwohl dieses Thema in der Praxis stetig an Bedeutung gewinnt, werden wirtschaftsethische Probleme an vielen Universitäten kaum thematisiert. Deshalb möchte sneep interessierte Studenten vernetzen, informieren und
mit Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammenbringen. Auf unserer Website www.sneep.info findet ihr eine Praktikums- und Stellenbörse, Veranstaltungshinweise und weitere Informationen zum Thema.

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martedì 20 maggio 2008

Prossimi eventi: "Discriminazioni vigilate. Discriminazioni e servizi ispettivi". Verona, 10 giugno 2008










Ciclo di Seminari 15 marzo - 10 giugno 2008


"Il Diritto Antidiscriminatorio tra teoria e prassi"

Presentazione dell'iniziativa

Il ciclo di seminari è organizzato dal Dipartimento di Studi giuridici e dalla Consigliera di parità della Provincia ai Verona, firmatari di una convenzione di studio e ricerca in materia di discriminazioni.
Lo scarso uso giudiziario di quell’insieme variegato e composito di regole conosciute come il ed, diritto antidiscriminatorio, è un dato acquisito. La quasi totale assenza di pronunce dei giudici nazionali è uno degli indicatoli più forti di questo stato di cose. Alla crescente rilevanza attribuita dal diritto dell'Unione europea non corrisponde un'eguale considerazione del tema (delle regole sostanziali, degli strumenti processuali) da parte degli operatori del diritto nazionali. Il ciclo di seminari, in particolare, si propone di offrire un approfondimento specialistico, mettendo in relazione la teoria e la pratica del diritto antidiscriminatorio. La prospettiva complessa verrà analizzata a partire da quattro casi giudiziari che verranno presentati in apertura di ogni seminario da giovani studiosi delle relative discipline, dottorandi e/o dottori di ricerca del Dottorato in Diritto e Economia dell'impresa, sede amministrativa Dipartimento di Studi giuridici dell'Università di Verona.
I seminali sono organizzati insieme alla Scuola di specializzazione per le professioni legali e al Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati.
L'iniziativa sarà avviata a Verona il 15 marzo in concomitanza con l'inizio della quarta settimana di azione contro il razzismo organizzata dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per i Diritti e Pari Opportunità.
Il ciclo di seminari si concluderà con un'iniziativa pubblica autonoma in cui verranno presentali i risultati della ricerca Discriminazioni vigilate curata dalla Cattedra di Diritto del Lavoro grazie alla collaborazione del Ministero del lavoro - Servizi ispettivi presso la Direzione provinciale àel lavoro di Verona.

Prof.ssa Laura Calafà
Associata di diritto del lavoro nell'Università di Verona

Maria Luisa Perini
Consigliera di parità della Provincia di Verona

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lunedì 19 maggio 2008

Hacking e cracking: dall'“hacking for fun” all'"hacking for profit".


Verso gli anni ‘70 ed ‘80, gli hacker si limitavano a scoprire, mossi da mera curiosità, le “falle” o “porte aperte” dei sistemi informatici e telematici per poi diffonderle tra gli utenti (cd. full disclosure) o soltanto ai vendor (half discolosure). Per capire (in parte) le motivazioni che spingevano in quegli anni molti giovani a diventare degli hacker vediamo insieme "The hacker Manifesto" (o "The Concience of a Hacker"), scritto l'8 gennaio 1986 da un hacker conosciuto come Mentor, poco prima del suo arresto.

In breve tempo, però, esperti informatici senza scrupoli si resero conto che la conoscenza informatica poteva essere impiegata anche per procurarsi illecitamente facili guadagni. Dal cd. “hacking for fun” si passa così rapidamente al cd. “hacking for profit”. Paradigmatico al riguardo è l’aumento dei casi di cracking a danno dei sistemi e delle reti telematiche.

Quattro sono sostanzialmente le condotte attraverso cui si sostanzia l’attività criminosa dei cd. cracker: diffusione di programmi di tipo malware, invio di spam, utilizzo di condotte di social enginnering come il phishing e pharmimg e commissione di frodi informatiche (Internet Fraud).

Innanzitutto, per ottenere il controllo da remoto degli elaboratori altrui i cracker ricorrono solitamente all’utilizzo di programmi cd. malware quali virus, worms, i trojan hourse, backdoor, spyware, keylogger. Questi programmi di tipo malware vengono spesso diffusi attraverso e-mail indesiderate (spam). In particolare in queste e-mail (o bulk e-mail) può essere contenuto un file eseguibile che viene automaticamente installato nel momento in cui l’ignaro utente apre il file allegato al messaggio (emblematico in Italia per esempio il cd. caso Vierika). Una volta che questi programmi vengono installati nei computer di aziende o di privati il cracker non solo potrà controllarne l’intera attività, ma potrà anche procurarsi dati personali, riservati e segreti o numeri di carte di credito che potrà poi rivendere.

Altro metodo molto utilizzato dai cracker è quello del phishing, che in sintesi potremmo definire come una sorta di frode on-line ideata per sottrarre in modo fraudolento numeri di carte di credito, password o informazioni su account personali. Questa tecnica di “pescaggio dei dati”, che sfrutta tecniche di social enginnering, viene solitamente posta in essere mediante posta elettronica. Essa si basa sull’invio massiccio in rete, attraverso tecniche di spamming, di e-mail che sembrano provenire da siti web autentici o noti i quali richiedono all’ingenuo utente l’inserimento dei propri dati personali. Tutti questi dati verranno poi impiegati per commettere delle frodi.

La facilità con cui i cracker possono impossessarsi del controllo del nostro sistema informatico, ci consiglia di diffidare non solo dell’utilizzo di molti programmi cd. freeware, che contengono molto spesso dei programmi cd. spyware che permettono di controllare il computer su cui vengono installati, ma anche delle facili offerte di lavoro e guadagno proposte in Internet (cd. scam), dal momento che sono nella maggior parte dei casi delle tecniche poste in essere dai cyber criminals per sottrarre dei dati personali o per servirsi della buona fede degli ignari utenti per riciclare denaro sporco.

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sabato 10 maggio 2008

L'implementazione della Convenzione Cybercrime da parte del legislatore italiano

Con la Legge n.48/2008, il legislatore italiano ha ratificato la Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa, modificando alcuni dei reati informatici contenuti nel codice penale (ad es. "diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615quinuies c.p.) ed introducendone di nuovi (ad es. "falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri" di cui all'art. 495bis c.p.).
La seguente tabella di sintesi ci permette di capire se la legislazione penale italiana in materia di criminalità informatica sia in linea con la Convenzione Cybercrime.

Country:

Italy

Signature of Convention:

Yes: 23 November 2001


Ratification/accession:

yes




Provisions of the Convention

Corrresponding provisions/solutions in national legislation



Article 1 – “Computer system”, “computer data”, “service provider”, “traffic data

Art. 1 CoC is partially implemented.

The Italian Criminal Code (“Codice penale”) does not define all the terms of art. 1 CoC.

A definition of the term “computer document” is provided in art 1, lett. p) of Law n. 82/2005 (“Digital Administration Code”).

A definition of the term “traffic data” is provided in art. 4, lett. h) D.lgs. n. 196/2003 (Data Protection Act), but it is more restricted than art. 1, lett. d) CoC.



Article 2 – Illegal access

Partially covered by art. 615ter c.p.

Art. 615ter c.p. criminalizes only the access to an information or telecommunication system protected by security measures, without requiring the infringement of them.

The provision criminalizes also the unauthorized “permanence” in such system.

Art. 615ter c.p. does not define the term “security measures”.

Article 3 – Illegal interception

Covered by art. 617quater, quinquies, sexies c.p and art. 623bis c.p.

The provisions apply to all kind of communications, without distinction between public or non-public transmissions as required by art. 3 CoC.

The interception of “electromagnetic emissions” could be covered by art. 623bis c.p.

Art. 617quater, sexies c.p. do not require expressly that the illegal interception must be committed by using technical devices, as required by art. 3 CoC.

Art. 617quinquies c.p. criminalizes the installation of devices adapted to intercept, obstruct or interrupt communications between information systems.

Article 4 – Data interference

Covered by art. 635bis c.p.

Art. 635ter c.p. criminalizes the interference concerning computer data used by the State, or other public body or computer data that have however a public utility.

Both of the provisions refer the interference not only to computer data, but also to information and programs.

The legislator did not take into consideration the possibility to criminalise only conducts causing serious harm, as provided for art. 4, para 2, CoC.

Article 5 – System interference

Covered by art. 635quater c.p.

Art. 635quinquies c.p. criminalizes the interference concerning information and telecommunication systems that have a public utility.

Spam could be criminalize by art. 167 (illegal treatment of personal data) D.lgs. 196/2003 (Data Protection Act).

Article 6 – Misuse of devices

Covered by art. 615quater, quinquies c.p.

Art. 615quater c.p. criminalizes the illegal detention and diffusion of access codes to information or telecommunication systems.

Art. 615quinquies c.p. criminalizes the diffusion of equipment, device or programs directed to damage or interrupt the functioning of an information or telecommunication system.

Article 7 – Computer-related forgery

Partially covered by art. 491bis c.p.

Article 8 – Computer-related fraud

Covered by section 640ter c.p.

Art. 640ter c.p. requires that the subject gains for himself or another person an illegal profit causing an harm to another.

Article 9 – Offences related to child pornography

Covered by art. 600ter, quarter, quarter.1, quinquies, sexies, septies c.p.

Art. 600ter c.p. defines a “minor” as a person under 18 years old.

Art. 600quater.1, paragraph 2, c.p. defines the concept of “virtual pornography”

Art. 600quater c.p. criminalizes the possession of child pornography.

Art. 600quinquies c.p. criminalizes the organization of tourist rates with the aim to exploit the child pornography. The provision is not relevant.

Art. 600sexies c.p. provides for some aggravating circumstances.

Art. 600septies c.p. provides for the sanctions of confiscation and other additional sanctions.



Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights

Covered by art. 171a-bis, 171bis, 171ter, 171 octies, 174ter of Italian Copyright Act (Law n. 633/1941).

Artt. 1-4 Law n. 633/1941 define the term protected works.

The provisions do not require expressly that the illegal acts must be committed though a computer system.

Article 11 – Attempt and aiding or abetting

Attempt is covered by art. 56 c.p.

Aiding and abetting are covered by art. 110 c.p.

Article 12 – Corporate liability

Covered by art. 24, 24bis, 25 quinquies D.lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato).

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